Attraverso il comunicato ufficiale n.192/AA del 26 giugno 2017, la Federazione Italiana Giuoco Calcio rende noto le squalifiche per i due calciatori locali Stefano Fiorini e Daniele Lisi e i due allenatori Alessio Mizzoni e Damiano Valenti, i quattro sono stati squalificati per due mesi.
Sono state adottate queste misure dopo la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 513 pfi 16/17. STEFANO FIORINI, all’epoca dei fatti tesserato in qualità di calciatore per la società ASD Morolo Calcio, per aver tenuto un comportamento in contrasto con l’art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva e con gli artt. 40 comma 2 delle NOIF e 37, comma 2, del Regolamento del Settore Tecnico. Infatti, in sede di audizione, ha dichiarato che due volte al mese è solito recarsi presso il Campo sportivo del Casale a Frosinone collaborando con i ragazzi di età tra i 6 e i 10 anni della Pro Calcio Soccer School, Società Sportiva affiliata all’ENDAS, Ente di promozione. DANIELE LISI, all’epoca dei fatti tesserato in qualità di calciatore per la società ASD Morolo Calcio, per aver tenuto un comportamento in contrasto con l’art. 1 bis comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva e con gli artt. 40, comma 2, delle NOIF e 37, comma 2, del Regolamento del Settore Tecnico. Infatti, in sede di audizione, ha dichiarato di essere un calciatore delle Società ASD Morolo Calcio e dicollaborare con la Pro Calcio Anagni per organizzare eventi dell’ENDAS. ALESSIO MIZZONI, all’epoca dei fatti tesserato in qualità di allenatore di base con la società USD Arce, per aver tenuto un comportamento in contrasto con l’art. 1 bis comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva e con l’art. 38, comma 4, delle NOIF, con gli artt. 38, comma 1, e 41, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico. Infatti, in sede di audizione, ha dichiarato di essere tesserato anche con l’ENDAS, Ente di Promozione Sportiva, riconosciuta dal CONI, per la sezione di Frosinone per la Società Pro Calcio Soccer School e di svolgere attività esclusivamente con tesserati ENDAS, a livello bambini scuola calcio, di età tra i 6 e i 12 anni. DAMIANO VALENTI, all’epoca dei fatti tesserato in qualità di allenatore di base per la società Juniores Regionale della società Monte San Giovanni Campano, per aver tenuto un comportamento in contrasto con l’art.1bis,comma1, del Codice di Giustizia Sportiva, con l’art. 38, comma 4, delle NOIF, con gli art. 38, comma 1, e 41, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico. Infatti, in sede di audizione, ha dichiarato di allenare la società Juniores regionale del Monte San Giovanni Campano e di collaborare, saltuariamente, con la scuola calcio dell’ASD del Frusino affiliata all’OPES Ente di promozione sportiva. Tali circostanze sono state confermate dal sig. Di Tullio Davide Presidente della società ASD Frusino che ha precisato che il sig. Valenti collabora saltuariamente, senza essere tesserato, con la Scuola calcio affiliata all’OPES. A seguire la spiegazione degli articoli Art.1bis comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva Le società, i dirigenti, gli atleti, i tecnici, gli ufficiali di gara e ogni altro soggetto che svolge attività di carattere agonistico, tecnico,organizzativo, decisionale o comunque rilevante per l’ordinamento federale, sono tenuti all’osservanza delle norme e degli atti federali e devono comportarsi secondo i principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva. Art. 40 comma 2 delle Noif Gli iscritti negli elenchi degli allenatori dilettanti possono richiedere il tesseramento quali calciatori solo per la società per la quale prestano attività di tecnico. I calciatori non professionisti possono richiedere il tesseramento quali allenatori dilettanti solo per la società per la quale sono tesserati quali calciatori. Art. 37 comma 2 del Regolamento del Settore Tecnico Le attività di allenatore e di calciatore possono essere svolte soltanto presso la medesima società. Art 38 comma 4 delle Noif Nel corso della stessa stagione sportiva i tecnici, salvo il disposto di cui all’art. 30, comma 2 del Regolamento del Settore tecnico, nonché quanto disciplinato negli accordi collettivi fra l’Associazione di categoria e le Leghe Professionistiche o nei protocolli d’intesa conclusi fra tale Associazione e la Lega Nazionale dilettanti e ratificati dallaFIGC, non possono tesserarsi o svolgere alcuna attività per più di una società. Art. 38 comma 1 e 41 comma 1 del Regolamento del Settore Tecnico I Tecnici inquadrati nell’Albo e nei Ruoli del Settore sono tenuti al rispetto dello Statuto e di tutte le norme federali. I tecnici, nel corso della medesima stagione sportiva, non possono tesserarsi né, indipendentemente dal tesseramento, svolgere attività per più di una società, neppure con mansioni diverse. Anna Ammanniti
