Riceviamo e pubblichiamo, dopo i nostri articoli riferiti all’installazione di un traliccio per un’antenna di telefonia mobile a Ferentino, in pieno centro abitato, la nota stampa del consigliere comunale Maurizio Berretta. Come sempre disponibili per ogni replica o rettifica da parte dei diretti interessati.
“Mi permetto di dare il mio modesto contributo, sulla vicenda dell’installazione dell’antenna di telefonia mobile installata a Ferentino in zona Via Stufa Pigna Castello. Il sottoscritto, nella veste di Consigliere comunale, in data 18 Gennaio 2017, ha presentato al Sindaco un’interrogazione con risposta scritta e urgente sulla vicenda in oggetto. Ad oggi non ho ancora ricevuto risposta, ma consideriamo che il Sindaco e’ ancora nei tempi di risposta e per sua consuetudine tende a rispondere a scadenza, se non qualche volta oltre. Il Comune di Ferentino, e’ dotato di un Regolamento Comunale vigente in materia, approvato con Delibera di C.C. n.17 del 29/04/2009 che prevede, tra le tante cose: art. 6.3 insediamento esclusivo su proprietà pubbliche concertando il posizionamento con Arpa Lazio, art.6.4 minor impatto visivo del traliccio, art.6.5 monitoraggio delle emissioni e l’art.10 testualmente recita “ Il Responsabile del Procedimento, non appena riceve copia dell’istanza o della denuncia (installazione antenna) di cui all’Art.7 del presente Regolamento, provvede a pubblicizzare l’istanza o denunzia stessa mediante affissione all’Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi, nonchè sul sito Internet del Comune per 30 giorni consecutivi ” A fronte di ciò la domanda sorge spontanea, perchè il Sindaco non ha ritenuto di rispettare la normativa menzionata informando la cittadinanza, o il Consiglio comunale, o le Commissioni consiliari 1° e 3° competenti in materia? Di fatto neanche sul sito web istituzionale che sull’albo pretorio non vi è alcuna informazione al riguarda sull’insediamento del traliccio. Entrando nel merito invece dell’autorizzazione da rilasciare, se si tratta di un traliccio a se stante, e quindi non di pertinenza di un edificio, di fatto e’ equiparato a “nuova costruzione”, l’opera quindi e’ soggetta a Concessione Edilizia da parte del Comune (vedi anche Cons. di Stato 02/02/2012 n.615), di controverso sono soggette ad autorizzazione gratuita (e non concessione edilizia), le opere costituenti pertinenze o impianti tecnologici di edifici già esistenti (art.7 2°comma, lett a) del D.L. 23/01/1982 n.9 convertito in legge n.94 el 1982). Altresi’ se si tratta di una struttura di 12 mt o piu’ di altezza, va considerata di “rilevanti dimensioni” e quindi come tale, avrebbe dovuto essere autorizzata sempre tramite “Permesso a Costruire” del Comune (vedi anche Cons. di Stato Sez. VI 8/10/2008 n.4910). Il Comune pertanto, puo’ fare molto, perchè in assenza dei titoli autorizzatori su menzionati, di fatto parliamo di opera abusiva da rimuovere; e se vogliamo andare oltre, nel caso in cui l’impianto emette, anche se per periodi limitati, dei valori di emissione di onde elettromagnetiche superiori ai limiti consentiti, il Comune deve provvedere ad emettere ordinanza di rimozione immediata (Corte di Cassazione Sentenza del 04/09/2013 n.20340) Spero di aver dato il mio contributo alla “deplorevole” vicenda, non appena avrò le risposte del Sindaco all’interrogazione presentata (obbligo di risposta ai sensi del Tuel 267/2000), la renderò sicuramente pubblica, al solo fine di dare il giusto apporto alla causa. Maurizio Berretta
