Il caso Contrada: una storia (giudiziaria) italiana

paolo
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Caro Lettore,

la cronaca giudiziaria delle ultime settimane è davvero ricca di spunti di riflessione che – in quanto tali – attendono di essere colti e valorizzati.

In questo quadro, una posizione preminente assume – a parere di chi scrive – la recentissima pronuncia della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo sul famigerato “caso Contrada“: il 14 aprile u.s., i Giudici di Strasburgo hanno condannato l’Italia per la violazione dell’art. 7 CEDU (introduttivo del principio “nulla poena sine lege“), sul presupposto per cui il reato per il quale Bruno Contrada era stato condannato in via definitiva dall’Autorità Giudiziaria italiana (concorso esterno in associazione mafiosa) non era previsto da alcuna disposizione normativa al momento della commissione dei fatti allo stesso attribuiti (1979-1988), essendo invece il frutto di una elaborazione giurisprudenziale all’epoca ancora “acerba”.

Luigi-Annunziata_2Prima di addentrarci nelle pieghe di una tale decisione e – soprattutto, come di consueto – nelle problematiche che evidenzia, occorre ripercorrere brevemente le tappe che hanno condotto alla pronuncia da ultimo citata.

Bruno Contrada è un ex poliziotto ed agente segreto, ex dirigente generale della Polizia di Stato, ex numero tre del Sisde (Servizio per le Informazioni e la Sicurezza Democratica), ex capo della Squadra Mobile di Palermo, ex capo della sezione siciliana della Criminalpol: la fulgente carriera di Contrada – negli anni ’80 in prima linea in tutte le più importanti operazioni di antiterrorismo e di lotta alla Mafia – subiva un inatteso stop nel 1992 (l’anno delle terrificanti stragi mafiose, con l’uccisione dei Magistrati Falcone e Borsellino), quando la Procura della Repubblica di Palermo lo incriminava per concorso esterno in associazione mafiosa, sulla scorta – principalmente – delle dichiarazioni rese da molti “pentiti”, che lo descrivevano come vero e proprio perno di Cosa Nostra all’interno dell’apparato statale.

Giova chiarire sin da subito la natura e le caratteristiche della fattispecie delittuosa contestata a Contrada, quel “concorso esterno in associazione mafiosa” cha ha suscitato l’ultimo intervento della Corte di Strasburgo.

Si tratta di una fattispecie assolutamente unica nel proprio genere, sconosciuta – a tutt’oggi – al vigente codice penale italiano, creata e sviluppata unicamente da una interpretazione evolutiva di stampo giurisprudenziale: in buona sostanza, tentando di non banalizzare troppo l’enorme portata dell’argomento, può dirsi che il “concorso esterno in associazione mafiosa” si realizza quando un soggetto apporta un contributo effettivo al raggiungimento degli scopi illeciti perseguiti da una associazione di tipo mafioso, senza tuttavia prender parte al sodalizio criminale, ossia senza essere inserito stabilmente nei ranghi associativi e – dunque, per l’appunto – agendo “dall’esterno”.

Tornando alla fattispecie di cui si tratta, secondo l’ipotesi accusatoria, Contrada – nel periodo 1979-1988, attraverso le conoscenze ed i poteri connessi al proprio delicato ruolo all’interno delle Forze dell’Ordine ed, in particolare, dei servizi segreti italiani – avrebbe aiutato Cosa Nostra a perseguire i propri illeciti intenti.

Nel 1996, il Tribunale di Palermo dichiarava Bruno Contrada colpevole di concorso esterno in associazione mafiosa, condannandolo a 10 anni di reclusione e interdicendolo in perpetuo dai pubblici uffici.

Nel 2001 arrivava il primo colpo di scena: la Corte di Appello di Palermo, ribaltando l’esito del giudizio di primo grado, assolveva Contrada per insussistenza del fatto, così distruggendo in radice l’impianto accusatorio.

Il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Palermo proponeva dunque ricorso per Cassazione avverso la sentenza di appello, chiedendone l’annullamento: con decisione del 2002, la Suprema Corte di Cassazione accoglieva il ricorso della Procura Generale, annullava la sentenza di appello del 2001 ed ordinava la celebrazione di un nuovo processo d’appello dinnanzi ad altra Sezione della Corte di Appello di Palermo.

All’esito del nuovo giudizio di appello, la Corte di Appello di Palermo – dopo 31 ore di camera di consiglio – confermava la sentenza di condanna di primo grado, emessa dal Tribunale di Palermo nel 1996: nel 2007, anche la Corte di Cassazione – nel rigettare il ricorso proposto dall’imputato – confermava la nuova sentenza di appello, giudicando Contrada definitivamente colpevole dei reati ascrittigli.

Nel 2008, Contrada si rivolgeva alla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, lamentando – tra l’altro – la violazione dell’art. 7 CEDU, sostenendo di essere stato processato e condannato in relazione ad una fattispecie delittuosa (il concorso esterno in associazione mafiosa) non prevista da alcuna disposizione incriminatrice italiana, bensì frutto esclusivamente di una elaborazione giurisprudenziale connessa all’applicazione dell’art. 416 bis c.p. (in tema di associazione per delinquere di stampo mafioso).

Come già rilevato, nei giorni scorsi la Corte EDU accoglieva il ricorso presentato da Contrada, stabilendo che non avrebbe dovuto essere condannato perché ‹‹il reato di concorso esterno in associazione di stampo mafioso è il risultato di un’evoluzione della giurisprudenza italiana posteriore all’epoca in cui lui avrebbe commesso i fatti per cui è stato condannato››, aggiungendo che i giudici italiani – nel condannare Contrada – non hanno rispettato i principi di “non retroattività e di prevedibilità della legge penale”, posto che ‹‹il reato di concorso esterno in associazione mafiosa è stato il risultato di una evoluzione della giurisprudenza iniziata verso la fine degli anni ’80 e consolidatasi nel 1994 e che quindi la legge non era sufficientemente chiara e prevedibile per Bruno Contrada nel momento in cui avrebbe commesso i fatti contestatigli››, ossia nel periodo 1979-1988.

Inutile segnalare come una tale decisione abbia sollevato diverse reazioni: Contrada insisterà certamente per la revisione della sentenza definitiva di condanna emessa a proprio carico nel 2007 dalla Corte di Cassazione; i “cospirazionisti” ritengono si tratti dell’ennesima pagina buia delle cronache – giudiziarie e non – italiane, sostenendo con ancora maggior forza la tesi secondo cui Contrada sarebbe stato fermato da poteri “occulti” perché in procinto di arrestare il super boss Bernardo Provenzano; gli “inquisitori” tengono invece il punto, ritenendo che comunque le condotte poste in essere da Contrada si siano ugualmente realizzate, a nulla rilevando (su un piano extragiuridico) che le stesse – per l’epoca di commissione – non potessero integrare la fattispecie delittuosa contestata dalla Procura di Palermo.

Sul punto, vista la complessità della questione e le argomentazioni (tutte valide) poste dalle varie “fazioni” a sostegno delle rispettive tesi, non appare serio né opportuno assumere in questa sede qualsivoglia posizione.

Un dato però, da un punto di vista squisitamente tecnico, appare assodato: la moltiplicazione e l’incidenza sempre maggiore degli interventi dei giudici europei rispetto al giudicato italiano, anche con riguardo a problematiche di modesta difficoltà.

In buona sostanza, la questione giuridica di fondo (vale a dire l’applicabilità retroattiva di una fattispecie penale incriminatrice) era talmente complessa da non poter essere risolta anni prima dall’Autorità Giudiziaria italiana..?!? Era proprio necessario farsi bacchettare per l’ennesima volta dai giudici europei..?!?

Al netto di qualsiasi “dietrologia”, sembra possibile affermare che – almeno su un piano formale e metagiuridico – a Contrada, sin dal 2002, potevano essere risparmiati 13 anni di supplizio, che si aggiungono comunque a quelli già all’epoca vissuti da un uomo la cui epopea giudiziaria prendeva piede nel lontano 1992…

 

Avv. Luigi Annunziata    

Foro di Roma

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