Rischio incendi ed eliminazione di rifiuti e sterpaglie, parte oggi l’ordinanza n. 89 emessa in data 8 maggio, con precise prescrizioni e previsione di severe sanzioni.
Decorre da oggi 30 maggio la serie di prescrizioni decise dal Commissario straordinario <con i poteri del Sindaco quale autorità comunale di Protezione Civile ai sensi dell’art. 15 della Legge 24.02.1992 n.225. Art l Durante il periodo compreso tra il 30 Maggio ed il 30 Settembre 2018 è fatto divieto, in prossimità dei boschi, terreni agrari e/o cespugliati, lungo le strade comunali, provinciali e statali ricadenti nel territorio comunale di Anagni: Accendere fuochi; usare apparecchi a fiamma libera o elettrici che producono faville; fumare e/o compiere ogni altra operazione che possa generare fiamma libera, con conseguente pericolo di innesco; abbandonare rifiuti in discariche abusive; esercitare attività pirotecnica. Art. 2 I proprietari e/o conduttori di aree agricole non coltivate, di aree verdi urbane incolte, i proprietari di villette e gli amministratori di stabili con annesse aree a verde, i responsabili di cantieri edili e stradali, i responsabili di strutture turistiche, artigianali, commerciali, industriali, con annesse aree pertinenziali, dovranno provvedere ad effettuare i relativi interventi di pulizia, a propria cura e spese, dei terreni invasi da vegetazione, mediante rimozione di ogni elemento o condizione che possa rappresentare pericolo per l’incolumità e l’igiene pubblica, in particolar modo provvedendo alla estirpazione di sterpaglie e cespugli, nonché al taglio di siepi vive, di vegetazione e rami che si protendono sui cigli delle strade e alla rimozione e corretto smaltimento di rifiuti, compresi quelli provenienti da detti sfalci e potature, e quant’altro possa essere veicolo di incendio, mantenendo per tutto il periodo estivo le condizioni tali da non accrescere il pericolo di incendi. I predetti interventi di pulizia dovranno, comunque, essere effettuati costantemente nel periodo sopra indicato all’art. l, con avvertenza che, in caso di inosservanza, sarà facoltà di questo Comune, trascorso inutilmente il termine su indicato, senza indugio ed ulteriori analoghi provvedimenti, provvedere d’ufficio ed in danno dei trasgressori, ricorrendo all’assistenza della Forza Pubblica. Art. 3 La sterpaglia, la vegetazione secca in genere presente in prossimità di strade pubbliche e private nonché in prossimità di fabbricati e/o impianti ed in prossimità di lotti interclusi, di confini di proprietà e comunque del Centro abitato, dovranno essere eliminati per una fascia di rispetto di larghezza non inferiore a mt. 10,00. Art. 4 I concessionari di impianti esterni di gas liquefatto in serbatoi fissi, per uso domestico, hanno l’obbligo di mantenere sgombra e priva di vegetazione l’area circostante al serbatoio per un raggio non inferiore a mt. 5,00. Art. 5 I proprietari e i conduttori dei motori a scoppio o a combustione destinati ad azionare macchine agricole, hanno l’obbligo di tenere applicato all’estremità superiore del tubo di scappamento un dispositive parascintille; Art. 6 I detentori di cascinali, fienili, ricoveri stallatici e di qualsiasi costruzione ed impianto agricolo, dovranno lasciare intorno a dette strutture una fascia di rispetto completamente sgombra di vegetazione, di larghezza non inferiore a mt 10,00; Art. 7 Tutte le aziende-stabilimenti industriali oltre il normale diserbo interno agli stabilimenti, previsto per legge, dovranno mantenere sgombre e prive di vegetazione le aree esterne allo stabilimento, compresi i canali, alvei e corsi d’acqua, ove esistessero tratti di interconnessione tra gli stabilimenti. Art. 8 Tutte le aree destinate all’edificazione ed ai servizi non ancora utilizzate, e quelle di pertinenza degli edifici esistenti, devono essere mantenute in condizioni tali da assicurare il decoro, l’igiene e la sicurezza pubblica, fermo restando che il Sindaco può disporre i provvedimenti necessari per assicurare il rispetto di tali condizioni sotto comminatoria dell’esecuzione d’Ufficio a spese del proprietario inadempiente. Art. 9 Possono essere consentite le attività pirotecniche, previa richiesta di autorizzazione, corredata della documentazione che attesti la dotazione di appositi mezzi e squadre Antincendi Boschivi {A.I.B.) opportunamente abilitate a presidiare l’area interessata dalle attività pirotecniche, per tutta la durata dell’attività pirotecnica ed in grado di controllare l’eventuale innesco e propagazione di incendi. Sanzioni: 1) nel caso di mancato diserbo di aree incolte interessanti fronti stradali di pubblico transito sarà elevata una sanzione di €. 169,00 a €. 679,00 determinata ai sensi deirart.29 del Codice della Strada e ss.mm.. La misura della sanzione pecuniaria amministrativa e aggiornata ogni due anni in applicazione del D. Lg.vo. n. 285 del 30/4/1992 e ss.mm.; 2) nel caso di mancato diserbo di aree incolte in genere sara elevata una sanzione pecuniaria di € 150,00 ai sensi deirart.255 D.L.vo n. 152/2006 e ss.mm.; 3) nel caso di procurato incendio a seguito dell’esecuzione di azioni ed attività determinanti anche solo potenzialmente l’innesco di incendio durante il periodo dal 30 Maggio al 30 Settembre 2017 sarà applicata una sanzione amministrativa non inferiore ad € 1.032,00 e non superiore a € 10.329,00 ai sensi dell’art. 10 della Legge n.353 del 21/11/2000 e ss.mm.. A carico degli inadempimenti, verrà, nel contempo, inoltrata denuncia all’Autorità Giudiziaria competente ai sensi dell’art.650 del codice penale>. Jackal
