Anagni – Scuole e Tar, l’avvocato Sartucci spiega la sentenza

Irene Mizzoni
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L’avvocato Andrea Sartucci, incaricato dai genitori degli alunni delle scuole di Finocchieto di ricorrere al Tar contro il Comune, spiega il significato della sentenza dileggiata dalla (ex) giunta comunale.

La nota “In considerazione di quanto è stato dichiarato e scritto in merito alla sentenza del TAR n. 43/2018 e soprattutto alla luce dell’importanza della pronuncia del Collegio amministrativo, mi sono sentito in dovere, se non altro per la fiducia che mi hanno riconosciuto oltre 100 cittadini tra genitori ed insegnanti, di rendere qualche precisazione a riguardo e fare un po’ di chiarezza sul contegno processuale delle parti coinvolte nella vicenda nonché sulla portata del provvedimento definitorio, al fine di evitare facili fraintendimenti. È innegabile che con la sua decisione il TAR abbia disposto “l’improcedibilità” del ricorso ma è altrettanto evidente che lo abbia fatto alla luce della sopravvenuta carenza di interesse dei ricorrenti, stigmatizzando la condotta dell’amministrazione resistente con la condanna della medesima al pagamento delle spese processuali. È sicuramente conosciuto a tutti, anche a coloro che hanno poca dimestichezza con i Tribunali, il principio secondo il quale, salva altra ragione, deve essere posto a carico della parte soccombente il pagamento delle spese di lite. Nel caso di specie, siffatto brocardo ha avuto pieno adempimento e l’autorità adita dagli istanti ha ritenuto non solo che i genitori sottoscrittori del ricorso avessero il diritto di agire in giudizio ma finanche, implicitamente, che le pretese dai medesimi azionate fossero dotate di pregio. A parere di chi scrive, la posizione assunta dal Tribunale Amministrativo è sicuramente corretta anche se, forse, eccessivamente timida dinanzi ad un Comune che, per difendere un poco intellegibile principio, ha preferito mantenere una posizione apertamente ostruzionistica rispetto alle legittime recriminazioni di tanti genitori giustamente preoccupati del futuro didattico dei loro figli. La vicenda processuale trae origine, infatti, dalla letargia dell’amministrazione che, nonostante l’approssimarsi dell’inizio dell’anno scolastico 2017-2018, stentava a dare esecuzione all’onere assunto con la delibera n. 306/2016 del 20.10.2016 a mezzo della quale si era impegnata a restituire al Comprensivo I e prima dell’inizio del riferito anno di studi, le aule del plesso di Osteria della Fontana che quest’ultimo, per esigenze logistiche, aveva prestato al Comprensivo II. I genitori e le insegnanti dei giovani studenti, allarmati dalle gravi difficoltà ricettive del plesso scolastico che aveva modulato l’accettazione delle iscrizioni all’impegno comunale, e soprattutto dalla indifferenza mostrata dal primo cittadino – tanto nei confronti dei ripetuti appelli della dirigente scolastica, quanto rispetto alla manifestazione condotta sino alle porte della casa comunale – avevano deciso di conferire incarico allo scrivente avvocato affinché inoltrasse una prima richiesta di accesso agli atti, onde procedere alla verifica di quanto era stato fatto nelle more dall’amministrazione ed eventualmente, in caso di inerzia, affinché agisse in giudizio per ottenere la relativa ottemperanza. Già dal mese di giugno 2017, pertanto, veniva protocollata la cennata istanza conoscitiva, purtroppo, rimasta senza alcun riscontro. Dato l’approssimarsi dell’inizio dell’attività scolastica, si rendeva, allora, necessaria la presentazione del ricorso che, in data 28.08.2017, veniva notificato al Comune di Anagni e agli altri enti controinteressati. Nel riferito atto, da una parte si denunciava all’autorità adita l’ingiustificato silenzio del Comune e dall’altra le si chiedeva di imporre all’amministrazione resistente l’esecuzione dell’impegno restitutorio assunto in sede di ordinanza entro un termine stabilito o, in mancanza, con la nomina di un commissario ad hoc. Anche in questo caso l’atteggiamento dell’amministrazione era di assoluta chiusura e negazione, trincerata dietro una asserita inammissibilità ed infondatezza delle richieste avversarie. Quasi miracolosamente però, e senza che ne venisse data comunicazione alcuna né ai ricorrenti né alla loro difesa, il primo settembre 2017, in piena “zona cesarini” (ci venga perdonata la licenza calcistica), venivano avviati dei lavori urgenti e approssimativi aventi ad oggetto la rimodulazione e divisione degli spazi interni del plesso di Osteria della Fontana che, anche grazie al sacrifico degli insegnanti e degli alunni, comunque costretti a privazioni e a sconsigliate promiscuità, riuscivano a consentire al bacino di utenza dell’Osteria della Fontana l’utilizzo del loro plesso di competenza. L’amministrazione, però, anche in sede di memorie integrative, in prossimità dell’udienza di dicembre 2017, preferiva perseverare nel proprio contegno ostruzionistico volto a dimostrare la presunta infondatezza delle avverse pretese, senza tentare alcun approccio compositivo con la parte istante. In occasione della riferita udienza, però, nonostante i ricorrenti, con tutte le riserve del caso, avessero dato atto delle opere parzialmente svolte, è stato proprio il collegio, alla luce degli interessi coinvolti, a richiedere contezza all’amministrazione di quanto dalla stessa eseguito per consentire agli studenti delle scuole dell’obbligo di avere una struttura adeguata, disponendo, all’uopo ed a carico del Comune medesimo il deposito di una relazione esplicativa in merito agli interventi posti in essere e alla loro utilità satisfattiva rispetto alle esigenze scolastiche. Poco prima di depositare tale elaborato, l’amministrazione pensava bene, sempre nel più assoluto silenzio e vista l’incombenza della scadenza processuale, di emanare una nuova determinazione e terminare il cantiere iniziato in data 01.09.2017. Il Tar, alla luce di una siffatta condotta, in sede di sentenza, reputava sufficienti i lavori eseguiti dal Comune e, solo per tale ragione, dichiarava inammissibile il ricorso a cagione proprio della sostanziale soddisfazione delle esigenze ivi azionate ma, contestualmente, condannava l’atteggiamento dell’Ente, la cui reazione era stata solamente condizionata dall’egida della domanda giudiziale dei ricorrenti. Nonostante, quindi, quanto si sia potuto affermare da parte dell’ex Sindaco, quella del TAR non è stata una decisione che ha punito una condotta legittima dell’amministrazione ma bensì un provvedimento che ha censurato l’inerzia ed il ritardo dimostrato dall’amministrazione medesima a far fronte ad una esigenza primaria dei suoi cittadini quale quella dell’istruzione dei giovani e della adeguatezza della struttura scolastica dai medesimi frequentata. Paventare allo stato un’impugnativa del provvedimento dinanzi al Consiglio di Stato è un’affermazione preoccupante che denuncia un atteggiamento difficilmente condivisibile che porrebbe a carico dei cittadini i costi di una rivendicazione di principio la cui apprezzabilità, in conclusione, non può che lasciarsi ai lettori”. Jackal
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