Anagni – Processo Valle del Sacco, la Corte Costituzionale dichiara infondata l’illegittimità costituzionale

Anna Ammanniti
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Nel 2005 lo sversamento abusivo del pesticida lindano e del sottoprodotto  Betaesaclorociclosesano nel fiume Sacco avvelenò le sue acque. Il 13 dicembre scorso la Corte  Costituzionale ha dichiarato infondata la questione di illegittimità costituzionale e il processo sul disastro ambientale può ripartire.

Da anni va avanti il processo sul disastro ambientale della Valle del Sacco, con lo scopo di accertare la verità giudiziaria su fatti gravissimi non solo dal punto di vista ambientale ma anche da quello sanitario e morale. Moltissimi cittadini scoprirono infatti, in seguito alla vicenda,  traccia di  betaesaclorociclosesano nel loro sangue. Da quell’anno fatidico, la zona della Valle del Sacco, denominata Valle dei Veleni, è un Sito di Interesse Nazionale da bonificare. Di seguito la nota stampa delle associazioni Raggio Verde, Retuvasa e Unione Giovani Indipendenti (UGI), costituite come parti civili nel processo. “Il processo penale che dovrebbe dunque accertare i responsabili dell’inquinamento del fiume Sacco è pendente, tra alterne vicende, ormai da alcuni anni. Nell’iter giudiziario del processo è stata anche posta dal Giudice Mario Coderoni con ordinanza del 19.11.2015 la questione di legittimità costituzionale dell’art. 157 sesto comma c.p. su sollecitazione della difesa degli imputati. Ebbene, sostanzialmente avallando la tesi sostenuta da alcune delle parti civili del processo con una memoria depositata nel processo che si può definire profetica, la Corte Costituzionale ha, con sentenza  n. 265/2017 depositata il 13.12.2017, dichiarato infondata la questione di illegittimità costituzionale dell’art. 157 sesto comma c.p. che si fondava sull’erronea valutazione dei giudici di merito per cui reati di diversa gravità sotto il profilo dell’elemento soggettivo dovrebbero avere termini prescrizionali diversi. Sotto questo profilo, la Corte Costituzionale ha fatto presente che numerosissimi delitti dolosi e colposi sono soggetti al medesimo termine prescrizionale e sotto questo profilo la scelta del legislatore  non è incostituzionale in quanto “a differenziare la fattispecie dolosa da quella colposa, assicurando la proporzionalità del trattamento sanzionatorio al disvalore del fatto, provvede la pena”. Secondo la Corte Costituzionale, “al legislatore non è, in effetti, precluso di ritenere, nella sua discrezionalità, che in rapporto a determinati delitti colposi la ‘resistenza all’oblio’ nella coscienza sociale e la complessità dell’accertamento dei fatti siano omologabili a quelle della corrispondente ipotesi dolosa, giustificando, con ciò, la sottoposizione di entrambi ad un identico termine prescrizionale. E tale apprezzamento può legittimamente esprimersi anche attraverso l’introduzione di deroghe alla disciplina generale”. Il processo della Valle del Sacco, proprio per i suoi riflessi sociologici e sanitari, è proprio un caso di “resistenza all’oblio” nella coscienza sociale. A questo punto le parti civili si augurano di avere una anche minima consolazione in un vero e proprio fiume di veleno ed ingiustizia.” Anna Ammanniti
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