“Distacco dei contatori ai morosi, altre cinque sentenze favorevoli ad Acea il Tar di Latina conferma: il Sindaco non può ordinare il riallaccio”. E’ quello che emerge in una stampa a firma di Acea Ato5 Spa.
<Dopo i casi di Torrice, Cassino e Alatri, risalenti a qualche settimana fa, arrivano altre cinque sentenze con le quali il Tar di Latina accoglie i ricorsi promossi da Acea Ato 5 Spa per l’annullamento delle ordinanze sindacali emesse dai sindaci dei Comuni di Cassino (due utenti), Torrice, Ceccano (un utente, il cui caso è stato già segnalato oggi sulla stampa) e San Giovanni Incarico (un utente). Come nelle altre sentenze, i giudici hanno ribadito un concetto chiave: il sindaco non può adottare un’ordinanza sindacale per imporre al gestore del SII il ripristino dell’utenza privata distaccata per morosità in quanto estraneo al rapporto contrattuale che intercorre tra Acea Ato 5 Spa ed il singolo utente. Nello specifico le sentenze ribadiscono che un intervento del sindaco (ma anche, come nel caso di Ceccano, del commissario prefettizio) significherebbe “uno sviamento di potere, che vede il Comune, estraneo al rapporto contrattuale gestore – utente, impedire al medesimo gestore di azionare i rimedi di legge tesi ad interrompere la somministrazione di acqua nei confronti di utenti non in regola con il pagamento della prevista tariffa, e ciò a prescindere dall’imputabilità di siffatto inadempimento a ragioni di ordine sociale” e, pertanto, che “all’Autorità comunale non può essere riconosciuto un ruolo nello svolgersi del rapporto di utenza tra il soggetto gestore ed il destinatario della fornitura idrica”. Dall’annullamento anche di queste altre ordinanze ne consegue il diritto del gestore di provvedere al distacco dell’utenza nei casi di morosità. Confermata, insomma, ulteriormente, la legittimità dell’operato di Acea Ato 5. Inoltre i giudici, come negli altri tre casi precedenti, hanno condannato i Comuni in questione, anche se in qualche caso non si sono costituiti in giudizio, “al pagamento, in favore della società ricorrente, delle spese e degli onorari di causa, che liquida in via forfettaria in 2.000 euro più gli accessori di legge”>.
