E’ legittima la proceduta di staccare i contatori agli utenti morosi. Lo ha stabilito nuovamente il Tar di Latina che ha annullato un’ordinanza del sindaco Giovanni Vincenzi costretto a pagare le spese legali.
Ancora un pronunciamento del Tar di Latina: il sindaco non può adottare un’ordinanza per imporre al gestore del SII di non distaccare i contatori ai morosi. Dopo le sentenze relative ad altri casi pregressi (coinvolti i Comuni di Cassino, Ceccano, Alatri, Torrice, San Giovanni Incarico e Piglio), stavolta la nuova sentenza del Tar di Latina, la n. 279/2016, datata 27 aprile, riguarda il Comune di Strangolagalli. I giudici anche in questo caso hanno accolto il ricorso presentato da Acea Ato 5 e annullato un’ordinanza del sindaco che aveva disposto l’ordine generalizzato e sine die nei confronti del gestore idrico a non procedere al distacco dei contatori e alla sospensione dell’erogazione dell’acqua potabile nei confronti degli utenti morosi e le aveva altresì ingiunto di assicurare ad ogni individuo l’uso di almeno 50 litri pro capite giornalieri, nonché di ripristinare con effetto immediato il flusso idrico interrotto. Il Comune di Strangolagalli, che non si è costituito in giudizio, è stato anche condannato al pagamento di 2.000 euro di spese di giudizio. Le motivazioni si leggono sulla sentenza: “Non è dimostrato che nella fattispecie esista una situazione di attuale pericolo per la salute e l’igiene pubblica, né che detto pericolo, ove esistente, non sia fronteggiabile con gli strumenti ordinari previsti dall’ordinamento”. Si legge ancora che: “L’ordinanza effettivamente si risolve in un’alterazione del rapporto contrattuale tra gestore del servizio idrico integrato e singoli utenti, dato che al primo viene inibito in via generale e senza limiti di tempo il ricorso al principale strumento di reazione agli inadempimenti dei secondi”. Infine, più in generale: “Secondo la giurisprudenza, il Sindaco non può esercitare il potere di ordinanza extra ordinem per vietare al gestore del S.I.I. l’interruzione della fornitura nei confronti degli utenti morosi, poiché altrimenti si ha uno sviamento di potere, che vede il Comune, pur estraneo al rapporto contrattuale gestore-utente, impedire allo stesso gestore di azionare i rimedi di legge volti ad interrompere la somministrazione di acqua nei confronti di utenti non in regola con il pagamento della prevista tariffa, e ciò a prescindere dall’imputabilità di siffatto inadempimento a ragioni di ordine sociale”.
nic
