Il presidente dell’otuc chiede che venga garantito, in caso di morosita’, il diritto al flusso minimo vitale di acqua: chiesta al presidente Pompeo l’urgente modifica della carta dei servizi di Acea.
Nella riunione convocata d’urgenza presso il Palazzo della Provincia il 5 aprile u.s, l’Organismo di Tutela degli Utenti del Servizio Idrico, ha approvato, all’unanimità, importanti modifiche alla Carta dei Servizi di ACEA ATO5. Si riassumono, di seguito, le modifiche più rilevanti:
- Risposte ai reclami: il reclamo presentato dall’utente sospende l’obbligo di pagamento della fattura sino alla conclusione del relativo iter con l’accoglimento delle ragioni lamentate o il loro respingimento motivato; fino ad allora l’utente non potrà essere considerato moroso;
- Gestione del rapporto contrattuale: fermo restando la facoltà del gestore di attivare le vie ordinarie per il recupero del credito, nel rispetto della risoluzione approvata dall’Onu il 28 Luglio 2010, che ha dichiarato l’accesso all’acqua potabile e all’igiene un diritto umano, quantificando in 50 litri al giorno a persona il “flusso minimo vitale”, il gestore si riserva il diritto di procedere, in caso di morosità, alla riduzione del flusso idrico, fino a un minimo di 50 litri al giorno per persona residente collegata all’utenza morosa. In ogni caso tale procedura non viene attivata per un debito il cui valore sia inferiore o pari a quello del deposito cauzionale versato, o in caso di abituale dimora presso l’utenza in questione di minori, anziani, malati, disabili e di categorie comunque svantaggiate. La riduzione di flusso per morosità non ha mai luogo nei giorni considerati festivi, il sabato ed i giorni che precedono i festivi. La riduzione di flusso per morosità avviene previa attività di sollecito di pagamento condotta dal Gestore fermo restante il termine minimo di 20 giorni con i quali l’utente è preavvisato di tale riduzione di flusso. In caso di utenze condominiali il gestore, dovrà rispettare quanto previsto dall‘art. 18 della legge n. 220/2012 (Modifiche delle disposizioni per l’attuazione del codice civile) che prevede che “i creditori non possono agire nei confronti degli obbligati in regola con i pagamenti, se non dopo l’escussione degli altri condomini”. Il gestore non potrà dunque intervenire sull’utenza condominiale, ma è tenuto a fare di tutto per recuperare da ciascun utente le fatture pregresse.
- Fatturazioni e lettura dei contatori: l’Utente può chiedere la rateizzazione delle fatture nel rispetto della Carta dei Servizi Regionale del Lazio che prevede il “diritto alla rateizzazione”. In tal caso il gestore dovrà accogliere la richiesta stabilendo il numero di rate (pari almeno al numero di bollette pagate dall’ultimo conguaglio) ed adegua il piano di rateizzazione su richiesta motivata dell’utente. Eventuali conguagli dovranno essere contabilizzati e ripartiti su tante fatture successive per quanti sono i trimestri nel periodo di riferimento del conguaglio. Le fatture che prendono in considerazione consumi determinati da perdite occulte certificate, dovranno essere contabilizzate sulla base dei consumi medi registrati dall’utenza e l’eccedenza rilevata rispetto a detti consumi medi dovrà essere contabilizzata con l’applicazione per l’intera quantità di acqua della tariffa più bassa applicata all’utenza nei periodi di riferimento. La richiesta di rateizzazione e la rateizzazione non fa maturare interessi di mora.
