(di Cesidio Vano) Il Consiglio dell’Ordine degli Architetti PPC della provincia di Frosinone ha presentato ricorso (ad altri 49 Ordini provinciali su 105) al Tar del Lazio, contro il “Regolamento recante norme per le elezioni degli Ordini Territoriali e del Consiglio Nazionale con modalità telematiche e per la tutela di genere”, che il consiglio nazionale degli architetti ha approvato lo scorso mese di novembre, contestando la scarsa chiarezza delle norme introdotte.
Il Tar ha fissato direttamente l’udienza di merito al prossimo 28 maggio, ritenendo più utile, d’intesa con le parti, un pronunciamento definitivo (per quanto in primo grado) rispetto alla concessione di misure cautelari. Il Consiglio provinciale, allora, con un regolamento sub iudice, ha ritenuto complesso indire le elezioni poiché “l’Ordine – spiega una nota – si troverebbe ad operare in una situazione di obiettiva incertezza in ragione del non prevedibile esito dell’udienza pubblica del prossimo 28 maggio 2025, che potrebbe annullare la procedura elettorale”. Per tale motivo ha ritenuto più utile rinviare le elezioni “in attesa degli sviluppi futuri del contenzioso in essere, e quantomeno all’esito del pronunciamento del Tar Lazio con la sentenza di merito (…) al fine di assicurare un corretto svolgimento della competizione elettorale, tutelando così i propri iscritti ed escludendo rischi di ricorsi da parte di terzi dovuti all’impugnativa in atto e alle poco chiare norme del regolamento”. Questa decisione del Consiglio provinciale di Frosinone, però, non è stata condivisa dal Consiglio nazionale che ha negato la proroga auspicata e ha utilizzato i poteri sostitutivi (ai sensi dell’art.3 c.1 del DPR 169-2005) provvedendo “esclusivamente ad indire le elezioni che si svolgeranno nei giorni 10 e 11 Aprile 2025”. “Pertanto – tirano le somme dal Consiglio dell’ordine provinciale -, il Consiglio dell’Ordine degli Architetti PPC della provincia di Frosinone continuerà ad esercitare le proprie complete funzioni ordinarie e straordinarie fino alla scadenza naturale del proprio mandato come previsto dalla norma poiché il CNAPPC si è sostituito a questo Consiglio solo per l’atto di indirizzo di indizione”.
