Atina – Acqua pubblica: il sogno della gestione idrica diretta resta chiuso nel cassetto

chiaro13
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Una sentenza che neanche serviva. Il Tar del Lazio, infatti, ha dichiarato ‘improcedibile’ il ricorso che l’AAto 5 di Frosinone (oggi Egato) aveva presentato contro la delibera con cui il Consiglio comunale di Atina, nell’aprile del 2019, aveva stabilito di “istituire il sotto-ambito territoriale ottimale denominato Ambito Ottimale Atina 1, in riferimento all’ambito territoriale ottimale n. 5, per la continuità della gestione in forma autonoma e diretta del servizio idrico ai sensi dell’art.147 comma 2 bis D.Lgs.n.152/2006, dichiarando il Servizio Idrico Integrato “servizio pubblico locale provo di rilevanza economica”.

Da pochi mesi era alla guida della città il sindaco Adolfo Valente con la lista Atina Bene Comune, che proprio sulla questione dell’acqua pubblica aveva incentrato la campagna elettorale. Insomma, Atina aveva deciso di farsi un ambito tutto proprio – sempre all’interno dell’Ato 5 – e di gestirsi l’acqua da sola. Ma nell’approvare quella delibera, il Consiglio aveva anche stabilito che – al di là della dichiarata ‘secessione’ dall’Ambito territoriale ciociaro – la giunta avrebbe dovuto adottare atti successivi e necessari al caso e, soprattutto, aevva dato mandato al sindaco Valente di richiedere alla Regione Lazio “il riconoscimento della Gestione in forma autonoma del Servizio Idrico Integrato”, dimostrandosi consapevole – come rilevano ora i giudici del Tar – che l’istituzione del sub-ambito comunale, indipendentemente dal ricorso delle condizioni di legge (le quali, tra l’altro, sono state ritenute non sussistenti), spetta alla competenza della Regione. Il sindaco Valente aveva chiesto il benestare alla Regione una prima volta nel 2021, ma da Roma avevano risposto che tale istanza era “irricevibile” poiché palesemente in contrasto con la normativa nazionale e regionale in materia di gestione del servizio idrico. Il primo cittadino atinate era poi tornato alla carica nel 2022, chiedendo nuovamente il riconoscimento del sub-ambito alla Regione e da Roma nuovamente avevano replicato di rileggersi la prima risposta già fornita. Contro le due note della Regione, il Comune di Atina non ha mai presentato ricorso. Di fatto l’iter che il sindaco su mandato del Consiglio doveva fare presso l’Ente regionale si era così pienamente concluso – con due ‘bocciature’ -, rendendo inefficace la delibera impugnata dall’Egato e privandola di fatto di qualsiasi capacità ‘offensiva’ per la legittima gestione del servizio secondo la normativa vigente. Da questa considerazione è maturata la convinzione del Giudice amministrativo che non vi fosse alcuna necessità di pronunciarsi sul ricorso, poiché era venuto meno l’interesse dei ricorrenti (nel giudizio si sono costituiti anche Acea Ato 5 e la Regione Lazio) ad avere un pronunciamento, dato che – si legge in sentenza – “l’annullamento dell’impugnata deliberazione del Comune di Atina nessuna ulteriore utilità potrebbe comportare per l’Autorità ricorrente. Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, dovendo quest’ultimo non solo preesistere all’introduzione del giudizio ma anche persistere all’atto della relativa decisione. Tale rilievo determina, peraltro, l’arresto dell’esame della controversia da parte del giudice, che non può esaminare il merito delle questioni controverse”. Il Comune di Atina, quale parte soccombente ‘virtuale’, è stato condannato a pagare le spese del giudizio, in favore dell’Autorità d’Ambito ricorrente, liquidate in euro 1.500,00 oltre accessori di legge ed oltre al rimborso del contributo unificato, se versato. Spese compensate nei confronti delle altre parti del giudizio.
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