Ferentino – Rifiuti porta a porta: la gara da 14,5 milioni è regolare. Il Tar respinge il ricorso della De Vizia

Cesidio Vano
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Il Tribunale amministrativo regionale di Latina ha respinto il ricorso con cui la De Vizia Transfer s.p.a. aveva impugnato il bando di gara, per oltre 14 milioni di euro, relativo alla raccolta porta a porta dei rifiuti nel Comune di Ferentino.

La De Vizia aveva ritenuto che il bando e la procedura di scelta dell’aggiudicatario rendesse oggettivamente impossibile la formulazione di un’offerta seria, attendibile e remunerativa. Aveva quindi posto alla stazione appaltante alcuni quesiti inerenti i criteri di calcolo dell’importo a base d’asta – concernenti il costo del personale, l’obbligo di procedere al rimborso al gestore uscente di taluni ammortamenti, i servizi obbligatori posti a carico dell’aggiudicatario e il sistema delle premialità contrattuali – ricevendo risposta ma non ritenendosi soddisfatta dai chiarimenti forniti. Da qui il ricorso al Tar, in con cui ha sollevato diverse censure alla procedura di gara. Al bando hanno partecipato cinque società, ma non la De Vizia, proprio in ragione dei dubbi sulla correttezza delle regole di gara. Il Comune di Ferentino ha quindi eccepito l’interesse della società ad ottenere l’annullamento di una gara a cui non ha preso parte e il Tar ha accolto tale punto chiarendo che “Il ricorso è inammissibile per difetto di interesse, come da eccezione sollevata dalla difesa dell’Amministrazione resistente, non avendo la ricorrente preso parte alla procedura” e evidenziato che “la possibilità di impugnare immediatamente il bando di gara, senza la preventiva presentazione della domanda di partecipazione alla procedura, è stata configurata quale eccezione alla regola in base alla quale i bandi di gara possono essere impugnati unitamente agli atti che di essi fanno applicazione, in quanto solo in tale momento diventa attuale e concreta la lesione della situazione giuridica soggettiva dell’interessato. Pertanto, il rapporto tra impugnabilità immediata e non impugnabilità immediata del bando è traducibile nel giudizio di relazione esistente tra eccezione e regola. L’eccezione riguarda i bandi che sono idonei a generare una lesione immediata e diretta della posizione dell’interessato” cosa che il tar non ritiene si possa riscontrare nella vicenda in esame, anche vista la partecipazione di altre 5 ditte alla gara: “Nel caso oggi all’esame – scrivono in sentenza i giudici – risultano essere state presentate ben cinque offerte, che sono state tutte ammesse alla successiva fase di verifica. Ciò dimostra con un elevato grado di attendibilità che le clausole della lex specialis concernenti i costi del contratto censurate da De Vizia Transfer s.p.a. non pongono una preclusione escludente avente natura oggettiva che possa, dunque, giustificare l’immediata impugnazione del bando di gara, a prescindere dalla successiva partecipazione”. Di conseguenza il Tar ha dichiarato inammissibile il ricorso e confermato gli atti di gara svolti nell’interesse del Comune di Ferentino. Cesidio Vano
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