Si chiama “Assegno di maternità dei Comuni”, ma la è più noto come “Bonus Mamme Disoccupate“: un’importante misura a sostegno delle donne madri in particolari condizioni economiche che viene erogato attraverso gli enti locali.
Chi ne ha diritto L’assegno è destinato alle mamme disoccupate o inoccupate, residenti, cittadine italiane o comunitarie o in possesso di carta di soggiorno; può essere richiesto anche dai padri nel caso di decesso o abbandono da parte della genitrice. Il limite di ISEE previsto e di 19.185,13 euro per l’anno correnge. Per aver diritto all’assegno di Maternità dei Comuni è necessario inoltre non percepire alcun’altra forma di previdenza (disoccupazione, integrazione per malattia o pensione). Il bonus mamme disoccupate, inoltre, non viene erogato se si sta già beneficiando di altri assegni di maternità erogati dall’INPS. La domanda Per aver diritto al bonus va presentata domanda al Comune di residenza, con allegati tutti i necessari documenti, entro sei mesi dalla nascita del bambino (o dall’effettivo ingresso in famiglia del minore adottato o in affido preadottivo). Spetta all’ente locale verificare il possesso dei requisiti per l’erogazione dell’assegno, Importo dell’assegno L’importo dell’assegno di maternità dei Comuni viene erogato per una somma di 383,46 euro al mese per 5 mensilità per un totale di 1.917,30 euro, cifra già adeguata all’inflazione.
