Nonostante la sentenza del Giudice del Lavoro, l’Inps di Frosinone non gli riconosce 10 mesi di versamenti maturati nel 2017. Il malcapitato lavoratore è allora costretto a rivolgersi al Tar che gli dà pienamente ragione.
L’Inps di Frosinone non esegue la sentenza del Giudice, ora il Tar ha assegnato 30 giorni di tempo e nominato un commissario ‘ad acta’. L’istituto di previdenza ciociaro, inoltre, dovrà pagare una ‘multa’ di 50 euro per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione del provvedimento della magistratura. Il Tribunale amministrativo del Lazio, sezione di Latina, ha condannato l’Inps di Frosinone a dare esecuzione alla sentenza emessa dal Tribunale del capoluogo ciociaro, in veste di Giudice del Lavoro, con cui è stato riconosciuto a un lavoratore, rappresentato e difeso dagli avvocati Francesco Mei e Alessandro Mari, il diritto ad ottenere l’accreditamento dei contributi previdenziali maturati nella propria posizione assicurativa per il periodo dall’1.1.2017 al 31.10.2017. La sentenza del tribunale ordinario, infatti, ordinava all’Inps “di aggiornare l’estratto conto previdenziale in favore del lavoratore ricorrente”. Nonostante quanto statuito dal Giudice del Lavoro, però, l’Istituto di previdenza è rimasto inerme, non riconoscendo di fatto quel periodo di lavoro ai fini pensionistici. La sentenza, che l’Inps non ha impugnato, è passata in giudicato lo scorso anno. Il lavoratore, quindi, sempre difeso e assistito dai legali Mei e Mari, è stato costretto a rivolgersi al Tar per chiedere l’ottemperanza del provvedimento emesso dal Giudice ordinario, al fine di obbligare l’Inps a conformarsi al giudicato. La richiesta del lavoratore è stata accolta, mentre l’istituto di previdenza non si è neanche costituito nel procedimento davanti al Tar per sostenere elementi ostativi. Per questo, il giudici amministrativi hanno assegnato 30 giorni di tempo all’Inps per provvedere a quanto stabilito dal Tribunale civile di Frosinone. Al termine del tempo assegnato, il ricorrente potrà richiedere l’intervento del commissario ‘ad acta’, già individuato dal Tar nella persona del dirigente della Direzione generale per le politiche previdenziali e assicurative del Ministero del lavoro, o funzionario da lui delegato, che adotterà i provvedimenti rifiutati dall’Inps. Lo stesso Istituto, in tal caso, dovrà anche farsi carico del pagamento delle spettanze del commissario. Inoltre, i Giudici amministrativi hanno stabilito una penalità di mora pari a 50,00 euro “per ogni giorno di ritardo a far data dal decimo giorno successivo alla comunicazione in via amministrativa della presente pronuncia”. La penalità avrà termine con l’insediamento – in caso prosegua l’inerzia dell’Istituto oltre il tempo assegnato – del commissario ‘ad acta’. Cesidio Vano
