“Se un servizio non viene reso, non se ne può pretendere il corrispettivo”. Il giudice di Pace di Frosinone e, in appello, il Tribunale del Capoluogo ciociaro, quest’ultimo con una sentenza depositata lo scorso 15 settembre, hanno confermato il principio secondo cui Acea Ato 5, gestore del servizio idrico in Ciociaria, non può pretendere il pagamento del canone di depurazione dell’acqua se l’impianto di depurazione non è in funzione poiché privo di autorizzazione da parte della competente autorità.
Un principio che vale, a maggior ragione, se l’impianto in questione è stato anche oggetto di rilievi o sanzioni da parte degli organi di tutela ambientale nazionali o europei. La pronuncia riguarda un caso avvenuto nel comune di Monte San Giovanni Campano. Nel 2019, infatti, Acea Ato 5 aveva sollecitato all’avvocato Tommaso Macioci il pagamento di somme relative a due fatture e concernenti il canone di depurazione, per un importo di 215 euro. L’avvocato, che ha agito nel suo interesse davanti alla magistratura, ha però spiegato di aver pagato solo parzialmente quelle fatture, decurtando le somme richieste per la depurazione, poiché il servizio non era mai stato reso, in quanto l’impianto di depurazione di Fontana Magna non era in funzione. La questione è finita davanti al Giudice di Pace di Frosinone che ha ritenuto dimostrato, da parte dell’utente, il mancato funzionamento dell’impianto e questo per diverse ragioni: da una parte – durante l’escussione dei testimoni chiamati dalle parti – ha rilevato forti contraddizioni tra le dichiarazioni dell’ingegnere di Acea e quelle dell’allora sindaco di Msgc; inoltre, in giudizio sono stati depositati sia gli atti relativi alle procedure di infrazione avviate dall’Europa per la mancata depurazione delle acque in cui viene segnalato anche il caso del Comune di Monte San Giovanni Campano sia l’unica autorizzazione allo scarico in possesso di Acea, che però era provvisoria, limitata a sei mesi e relativa all’anno 2013. In più, tra i testimoni, è stato ascoltato anche l’allora presidente di Fare Verde Frosinone, Marco Belli, che ha riferito di aver presentato più esposti alla magistratura per il mancato funzionamento dell’impianto di depurazione e delle sanzioni che erano seguite alle relative verifiche, oltre alla circostanza che il malfunzionamento aveva causato la morte di alcuni specie animali a valle dell’impianto. Infine, al Giudice è stata mostrata anche un’ultima bolletta emessa da Acea Ato 5, nella quale la stessa società dichiarava che l’utenza in questione “non era servita da impianto di depurazione”. Il Giudice di Pace ha quindi richiamato tutta la ormai consolidata giurisprudenza, anche costituzionale, che esclude il pagamento di un corrispettivo per un servizio che non viene fornito e quindi dichiarato non dovute le somme pretese da Acea, che è stata condannata, a seguito della soccombenza, alle spese di lite per 450 euro più oneri di legge. Acea Ato 5 ha presentato ricorso davanti al Tribunale di Frosinone, ma il magistrato d’appello ha confermato il giudizio del Giudice di pace, evidenziando che – nonostante le censure e contro-deduzioni mosse – la società non ha prodotto alcun elemento per provare il funzionamento del depuratore nel periodo di fatturazione in contestazione, né copia della definitiva autorizzazione per l’esercizio dell’impianto. Respinta, invece, sia in primo che in secondo grado, la richiesta avanzata dall’utente di vedersi restituite le somme pagate per la depurazione dal 2013 ad oggi, poiché lo stesso non ha fornito la prova degli avvenuti pagamenti. Cesidio Vano
