Frosinone – Maxi-bolletta dell’acqua annullata dal Giudice, Acea condannata alle spese legali

Cesidio Vano
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Maxi bolletta dell’acqua annullata dal Giudice di Pace di Frosinone, che dà torto ad Acea Ato 5, società che gestisce il servizio idrico in Ciociaria, e che aveva notificato un’ingiunzione di pagamento di oltre 2.700 euro ad un utente del capoluogo.

La vicenda ha visto protagonista un cittadino che, già in precedenza, si era visto tagliare l’acqua per somme non pagate e che l’utente riteneva non dovute tanto da aver contestato le relative bollette. Contestazioni, però, respinte dal gestore che aveva contestato nelle forme previste la morosità, fino al distacco. Gli operatori di Acea, in quell’occasione, avevano rimosso il contatore a servizio dell’abitazione e per il ripristino della linea l’utente aveva dovuto pagare un consistente somma affinché Acea provvedesse al riallaccio. Non appena ricollegato il servizio, però, lo stesso utente si era visto notificare l’ingiunzione fiscale per quasi 3.000 euro. Dal 2016, infatti, Acea Ato 5 è stata autorizzata dal Governo Renzi, ministro dell’economia Pier Carlo Padoan, alla riscossione tramite ruolo delle somme vantate quali consumi idrici previo, appunto, emissione di un’ingiunzione fiscale, che diventa titolo efficace per le successive procedure esecutive. Il malcapitato utente si era quindi rivolto all’avvocato Dario Simonelli che ha contestato davanti la giudice l’atto emesso da Acea. Per il cittadino, infatti, la richiesta di pagamento di fatture che l’Acea asseriva non saldate si basava su importi che non corrispondevano al consumo effettivo di acqua fatto dalla sua utenza, circostanza che ripetutamente, ma inutilmente, aveva contestato al gestore. Il Giudice di Pace ha in via cautelare sospeso l’efficacia dell’ingiunzione e a seguito dell’esame del caso ha emesso sentenza di accoglimento di quanto prospettato dalla difesa dell’utente, dichiarando non dovute le somme ingiunte. Per il Giudice, infatti, è necessario rifarsi alla giurisprudenza maturata su simili casi, secondo la quale è onere del gestore provare che il contatore dei consumi sia perfettamente funzionante – cosa che Acea non ha fatto -, mentre l’utente è tenuto a dimostrare che l’eccessività dei consumi sia dovuta eventualmente a fattori esterni al suo controllo che non avrebbe potuto evitare con un’attenta custodia dell’impianto, anche vigilando per evitare eventuali intrusioni di terzi in grado di alterare il normale funzionamento del misuratore o determinare un incremento dei consumi. Acea è stata condannata anche al pagamento delle spese processuali. Cesidio Vano
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