La sentenza: se paghi la fogna ad Acea, non devi pagare il Consorzio di Bonifica

Cesidio Vano
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Chi paga la fognatura al gestore idrico non deve pagare il contributo ai consorzi di Bonifica. Lo hanno stabilito con più sentenze i giudici della giustizia tributaria in primo e secondo grado, con una serie di sentenze che hanno riguardato azioni avviate dai contribuenti tartassati assistiti dai legali dell’associazione di tutela consumatori Codici.

Il principio giurisprudenziale ha valore in tutta Italia, ma soprattutto in Ciociaria dove da anni numerosi comitati e cittadini si battono contro le salate cartelle che i vari consorzi operanti sul territorio recapitano con puntualità, questo appare un’ottima notizia. In Ciociaria a gestire il servizio idrico integrato è la società Acea Ato 5, che fattura anche la fognatura e depurazione. Gli utenti ciociari che pagano tali servizi ad Acea e in più ricevono anche cartelle dal Consorzio di bonifica per lo stesso immobile, debbono allora controllare che non stiano in realtà pagando due volte per lo stesso servizio. A diffondere la novità è proprio l’associazione Codici che chiarisce: “Con una serie di importanti sentenze, le Corti Tributarie sia di primo che di secondo grado hanno chiarito una volta per tutte la non debenza del contributo consortile da parte di chi sia già tenuto a pagare al Gestore del Servizio Idrico Integrato, in relazione a quel determinato immobile, la tariffa di pubblica fognatura” questo perché “l’attività di raccolta, collettamento e allontanamento delle acque meteoriche, che costituisce l’attività tipica ed istituzionale dei Consorzi di Bonifica, è già ricompresa nella tariffa di pubblica fognatura e dunque una diversa soluzione porterebbe al duplice pagamento del medesimo servizio”. Grazie a questo principio, in diversi casi l’associazione Codici sta ottenendo vittorie che rappresentano precedenti importanti per questa annosa vicenda. Ivano Giacomelli, segretario nazionale di Codici ha commentato: “La premessa fondamentale è che il consumatore deve pagare una volta soltanto per un servizio. Se versa la tariffa di fognatura al gestore del servizio idrico integrato, allora non deve pagare il contributo consortile per i servizi di raccolta, collettamento e allontanamento delle acque meteoriche. Non è un dettaglio, perché parliamo di somme importanti, soprattutto se si considera che il contributo consortile è una tassa che deve essere pagata con cadenza annuale dal contribuente”. Come ricorda l’avvocato di Codici, Marco Malandrucco, l’associazione è riuscita così a far annullare una serie di cartelle esattoriali, riferite ai contributi consortili per le annualità dal 2013 ad oggi, per un importo considerevole. L’associazione Codici è a disposizione con i propri esperti per verificare le cartelle esattoriali ricevute per il pagamento di contributi consortili e servizio di pubblica fognatura, valutando se ci sono gli estremi per chiederne l’annullamento. Per assistenza e chiarimenti è possibile telefonare al numero 065571996 oppure inviare un’e-mail all’indirizzo segreteria.sportello@codici.org. Cesidio Vano
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