FOCUS – Attenzione alle mance, adesso vanno dichiarate e sottoposte a tassazione!

Sara Pacitto
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La sentenza è dello scorso giovedì, 30 settembre, e fa sorridere più che sollevare polemiche: la Corte di Cassazione ha accolto il ricorso presentato dall’Agenzia delle Entrate relativo ad 84mila euro depositati da un receptionist di un hotel sul suo conto corrente. La cifra era stata accantonata in un anno e giustificata come mance dei clienti.

I giudici della Suprema Corte hanno stabilito che anche le “regalie” vanno sottoposte a tassazione in quanto ricevute in funzione della prestazione lavorativa, per cui le mance devono essere considerate come parte del reddito da lavoro dipendente, sia ai fini fiscali che ai fini contributivi. Nel caso specifico, l’impiegato di un hotel di lusso della Costa Smeralda, addetto all’accoglienza dei clienti, clienti evidentemente molto generosi, nel 2007 aveva depositato sul conto circa 84mila euro di mance; a fronte di una cifra così notevole, l’Agenzia delle Entrate gli aveva presentato un avviso di accertamento per evasione. L’ente della riscossione aveva contestato al receptionist il «reddito non dichiarato», da quì era nato il caso giudiziario: i giudici della commissione tributaria della Sardegna avevano accolto il ricorso del lavoratore, considerando la somma non tassabile in quanto proveniente dai clienti per cui «senza alcuna relazione con il datore di lavoro». Diversamente, la Corte di Cassazione, a cui si era rivorta l’Agenzia delle Entrate contro la decisione del tribunale sardo, ha accolto il ricorso. Con il verdetto i giudici di legittimità specificano che «In tema di reddito da lavoro dipendente, le erogazioni liberali percepite dal lavoratore dipendente, in relazione alla propria attività lavorativa, tra cui le cosiddette mance, rientrano nell’ambito della nozione onnicomprensiva di reddito fissata dall’articolo 51, primo comma, del DPR 917/1986, e sono pertanto soggette a tassazione», giustificando così l’imponibilità di «tutto ciò che il dipendente riceve». In conclusione, anche se non sono corrisposti dal datore di lavoro, le mance sono ricevute per l’esistenza del rapporto di lavoro subordinato e quindi possono essere tassate. Va ricordato che, fino allo scorso giovedì, prima della sentenza, era la stessa Agenzia delle Entrate ad escludere le mance dalla tassazione: con la circolare numero 3 del 2008 definiva «non imponibili le donazioni di valore limitato», facendo oltremodo riferimento all’articolo 783 del Codice Civile. Infine si specifica che non tutte le mance verranno tassate per effetto della pronuncia della Cassazione ma solamente quelle relative ai casi di “lavoro stabile”: al momento, dunque, rimarrebbero esclusi tutti i lavoratori occasionali. Sara Pacitto
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