Potrebbe esserci un nuovo conteggio delle schede di preferenza che hanno decretato l’elezione del sindaco a Cervaro. A presentare un dettagliato esposto alla Procura di Cassino ed alla Guardia di Finanza è stato uno dei candidati a sindaco non eletti, Massimo Maraone. A conquistare la fascia di primo cittadino è stato invece Ennio Marrocco.
Nella denuncia inviata per conoscenza anche al prefetto di Frosinone, Ignazio Portelli, il referente del Movimento 5 Stelle in paese, evidenzia che: “Le liste partecipanti alla votazione sono state 4, alla Sezione numero 1 il Presidente di sezione ha puntualmente verbalizzato tutti i risultati con le preferenze di ogni candidato. Il Candidato della Lista numero 4 Antonio Mauro Valente ha riportato, come trascritto nei verbali, n. 29 voti di preferenza. La Commissione elettorale Comunale invece ha trascritto e pubblicato come risultato definitivo n. 49 voti al medesimo candidato, aumentando le preferenza di ben 20 voti. Inoltre nello scrutinio finale pubblicato sempre dalla Commissione elettorale è evidente un’anomalia grossolana, quella cioè che ai candidati Alessandro Ranaldi della lista n. 1 (Cervaro in Comune) e Gemi Pignatelli della lista n. 4 (il Cervo per Cervaro) sono stati attribuiti lo stesso numero di voti in due differenti sezioni elettorali ( 4 e 8). Infatti, 33 preferenze alla sezione 4) e 164 preferenze alla sezione 8) ad entrambi è una coincidenza assai improbabile, anche perchè i rappresentati di lista confermano cifre diverse. Alla luce dei fatti riportati ritiene necessario il riconteggio di tutte le schede per l’accertamento e la verifica generale dello scrutinio degli spogli delle votazioni per il rinnovo del Consiglio Comunale di Cervaro del 20 e 21 settembre 2020, ed individuare la responsabilità penale dei soggetti eventualmente a vario titolo coinvolti. Nel caso di falsità materialeideologica nella redazione dei verbali, riscontrabile esclusivamente attraverso il corretto conteggio di tutte le schede elettorali, è conseguenziale la pronta querela per falso (v. anche C.d.S., n. 5851 del 1882010). D’altra parte, l’atto pubblico fa piena prova, fino a querela di falso della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, (organi di presidenza della 1° sezione elettorale) nonché delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesti essere avvenuti in sua presenza, o da lui compiuti. Infine, l’orientamento del Consiglio di stato (Cons. St., Sez. V, 31 luglio 2012, n. 4358), pone in rilievo che in materia di operazioni elettorali, nel caso di discordanza dei documenti, è data prevalenza alle tabelle di scrutinio rispetto ai verbali di sezione, considerata la funzione meramente certificatoria che il verbale assolve rispetto alle operazioni effettive riportate nelle tabelle le quali sono compilate contestualmente alle operazioni di spoglio”. Angela Nicoletti
