(di IreMiz) La scuola di Renzo Piano per ora resta un miraggio. Oggi infatti, il Tar di Latina ha accolto il ricorso presentato dal Consorzio che gestisce il Mattatoio comunale di via Napoli, sospendendo l’ordinanza dirigenziale con la quale si disponeva il rilascio dell’immobile. Il Comune dunque, ad oggi non ha la piena disponibilità della struttura sulla quale, va ricordato, l’Amministrazione De Donatis ha puntato il tutto per tutto proponendo alla città la realizzazione della scuola modello di Renzo Piano.
Un colpo fra i più pesanti che il gruppo De Donatis è costretto a subìre: errori clamorosi quanto elementari bloccano il progetto faraonico sul quale il sindaco architetto ha basato gran parte del suo mandato. Non risulta esserci stata la comunicazione dell’avvio dell’iter, l’ordinanza doveva essere sottoscritta dal sindaco e non da un “semplice” dirigente. Queste le lacune più gravi. Una figuraccia nei confronti della città e nei confronti del Senatore tanto amato dal primo cittadino volsco. E ora? Ad oggi la scuola di Renzo Piano resta più che mai un sogno. Quel che pare certo è che qualcuno però a scuola forse dovrebbe tornarci e di corsa. Eccovi i dettagli: <<Il Consorzio per la gestione del mattatoio pubblico di Sora, rappresentato e difeso dall’avvocato Sandro Salera, ha adito il Tar di Latina contro il Comune di Sora, impugnando, con richiesta di sospensiva del provvedimento, l’ordinanza comunale numero 193 notificata il 28 novembre 2018 ed avente ad oggetto il rilascio del fabbricato sito in via Napoli, destinato a Mattatoio comunale. Tale vicenda trae origine dalla deliberazione di giunta comunale n.244 del 9 giugno 2010, con cui il Comune concedeva al ricorrente sine die in comodato d’uso gratuito la gestione del mattatoio pubblico di Sora. In tale atto amministrativo l’Ente, pur riservandosi il diritto di riacquisire anticipatamente la piena disponibilità della struttura in questione, subordinava tale opzione alla previa notifica al concessionario di un preavviso almeno sei mesi prima, nonché all’impegno di reperire nuova area idonea per permettere la realizzazione di un altro impianto da adibire a mattatoio comunale. Con il provvedimento dirigenziale impugnato, il Comune di Sora, premesso di non ritenere sussistenti i presupposti di legge circa la preventiva comunicazione di avvio del procedimento, in virtù della necessità di tutelare la pubblica e privata incolumità e l’igiene pubblica, ritenute seriamente compromesse dall’attività svolta dal Consorzio, nonché in virtù della riscontrata urgenza, ordinava il rilascio dell’immobile adibito a mattatoio intimandone lo sgombero entro il termine dei 30 giorni dalla notifica del provvedimento. Il Consorzio tuttavia, ha impugnato tale provvedimento, eccependo in primis l’incompetenza funzionale del dirigente comunale che ha adottato l’ordinanza impugnata, in quanto tale provvedimento, essendo motivato sul presupposto della tutela della pubblica e privata incolumità nonché dell’igiene pubblica, doveva essere adottato dal sindaco in virtù di espressa riserva di legge contenuta negli articoli 50 e 54 del Tuel. Altra censura poi ha riguardato la violazione la doverosa e preventiva comunicazione di avvio del procedimento, che nel caso di specie è mancata. Il Comune, secondo il ricorrente, ha infatti disatteso tale basilare regola procedimentale, violando l’articolo 7 della legge n.241/1990, poiché è stato precluso sia al ricorrente ogni possibilità di incidere preventivamente sulla decisione operata, nonché violando l’articolo 10 della legge 241/1990, in virtù dell’illegittima compressione dei diritti di partecipazione al procedimento amministrativo. Nel merito, il ricorrente ha invece contestato l’ordinanza di sgombero per violazione dell’atto deliberativo di giunta numero 244 del 2010, ritenendolo illegittimamente violato sotto diversi profili. In tale atto amministrativo l’Ente Locale riservava il diritto di riacquisire anticipatamente la piena disponibilità della struttura in questione, subordinando tale opzione alla previa notifica al concessionario di un preavviso di almeno 6 mesi prima nonché all’impegno di reperire nuova area idonea per permettere la realizzazione di altro impianto da adibire a mattatoio comunale. Nel caso di specie il Comune anzitutto non ha nemmeno reperito alcuna nuova area. Pertanto, il diritto di riacquisizione dell’immobile è stato esercitato dal Sindaco in difetto di un necessario ed indispensabile atto di indirizzo da parte della giunta comunale, integrando tale condotta una palese carenza di potere. In virtù delle rappresentate esigenze cautelari, sia per la fondatezza delle motivazioni addotte che al fine di scongiurare un ingiusto ed imminente pregiudizio, grave e irreparabile, anche a tutela degli utenti, il Consorzio chiedeva al Tribunale amministrativo di Latina l’immediata sospensione dell’ordinanza. Il Tar in accoglimento della domanda cautelare, con decreto inaudita altera parte del 29 gennaio 2019, numero 35 ha accolto la richiesta di sospensione del provvedimento, ritenendo sussistente il pregiudizio nelle more della Camera di Consiglio fissata per il prossimo 21 febbraio 2019>>.
