Caso Comune-Saf, riceviamo e pubblichiamo un comunicato stampa dagli avvocati Sandro Salera e Paolo Marandola.
<In data 19.07.2018 il Comune di Frosinone notificava alla S.A.F. S.p.A. 3 ingiunzioni di pagamento ai sensi del R.D. n. 639/1910 e s.m.i. con cui chiedeva che gli venisse corrisposto un importo di oltre 1 milione 500mila euro per varie questioni relative al ciclo dei rifiuti. Avverso tali ordinanze-ingiunzioni la Saf, difesa dagli avvocati Sandro Salera e Paolo Marandola, presentava 3 opposizioni in Tribunale, chiedendo in via d’urgenza di sospendere i provvedimenti onde evitare il pignoramento dei conti della società. Ieri si è svolta la prima delle udienze fissate, in particolare quella relativa all’opposizione avverso l’ordinanza con cui si ingiungeva alla Saf di pagare entro trenta giorni i la somma di ” € 248.739,354 oltre gli interessi al tasso legale a titolo di benefit ambientale. Il presupposto della richiesta è che nel territorio del Comune di Frosinone è in esercizio un impianto per stazione di trasferenza dei RSU a servizio dei Comuni della Provincia di Frosinone che, in virtù del relativo Contratto di servizio, conferiscono presso l’impianto TMB della soc. SAF spa in Colfelice i rifiuti solidi urbani indifferenziati prodotti e raccolti nell’ambito dei rispettivi territori comunali, per il trattamento dei medesimi. Negli anni dal 2014 al 2017 rifiuti con codici CER 200301 sono stati inviati dai Comuni della Provincia di Frosinone presso la sede di trasferenza di Frosinone, successivamente conferiti alla Saf. Su tale quantità di rifiuti al Comune di Frosinone spetterebbe il benefit ambientale di cui al Decreto Commissariale 15/2005 pari al 2% della tariffa di accesso all’impianto della SAF S.p.A. per un importo totale di € 245.528,374 oltre interessi. Avverso tale ordinanza ingiunzione la Saf, difesa dagli avvocati Sandro Salera e Paolo Marandola, presentava opposizione in Tribunale, chiedendo in via d’urgenza di sospendere il provvedimento. A sostegno di tale richiesta sosteneva che il credito vantato dal Comune non era certo, liquido ed esigibile anche perché l’obbligo di corrispondere tali somme non spetta alla Saf, ma ai singoli comuni che usufruiscono del servizio. Sono questi ultimi, infatti, che devono corrispondere le somme alla Saf la quale ha l’obbligo a sua volta di “rigirarli” al Comune di Frosinone. Poiché, come noto, i Comuni non hanno corrisposto tali somme alla Saf, la stessa non è tenuta versarli al Comune di Frosinone. Il Giudice del Tribunale di Frosinone, Dr. Petteruti, accogliendo la richiesta dei difensori della Saf ha sospeso l’efficacia esecutiva dell’ordinanza. Il Comune non potrà procedere all’esecuzione forzata>.
